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Il testo che segue è una delle proposte di modifica al C.d.S. elaborate nell'ambito delle città italiane di Cities for Cyclists. ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA PER PERMETTERE L'USO DI RIMORCHI PER VELOCIPEDI PER TRASPORTO COSE E BAMBINI Il problema nasce dal fatto
che con DPR 610 del 16 settembre 1996 recante modifiche al regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada si è inteso
introdurre anche in Italia come nel resto dei paesi europei la
possibilità di trasportare cose e bambini con apposito rimorchio per
velocipedi ma pur essendo inserita la modifica all'art.131 con la dicitura
aggiunta "(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il
trasporto dei bambini sui velocipedi)" non si è ulteriormente
specificato che i rimorchi sono adibiti al trasporto di cose e bambini,
inserendo limiti dimensionali che escludono la quasi totalità dei
rimorchi per bambini e cose attualmente in commercio in Europa,
regolarmente garantiti da marchi TUV e GS. proposta di modifica al
regolamento: Articolo xy Al comma 7 dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono consentiti i rimorchi per velocipede per trasporto cose e bambini purché il velocipede, compreso il rimorchio, non superi i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice." proposta di modifica al codice: Articolo 66 Al comma 2 dell'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e succesive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "velocipedi" sono aggiunte le seguenti: ",compresi eventuali rimorchi per il trasporto cose e bambini,". Articolo 67 Al comma 1 dell'art 56 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo le parole: "essere trainati" sono aggiunte le
seguenti: "dai velocipedi di cui all'art. 50,". in alternativa al secondo
periodo di cui sopra si può optare per la seguente modifica: Articolo 68 Al comma 4 dell'art.56 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo le parole. "i) ed l)," sono aggiunte le
seguenti: nonché i rimorchi ad uso esclusivo dei velocipedi". |