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Cicloturismo
con i bambini

Posso usare il carrettino porta-bimbi in Italia?

Posso usare il carrettino porta-bimbi in Italia?

Il testo che segue è una delle proposte di modifica al C.d.S. elaborate nell'ambito delle città italiane di Cities for Cyclists.

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA PER PERMETTERE L'USO DI RIMORCHI PER VELOCIPEDI PER TRASPORTO COSE E BAMBINI

Il problema nasce dal fatto che con DPR 610 del 16 settembre 1996 recante modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada si è inteso introdurre anche in Italia come nel resto dei paesi europei la possibilità di trasportare cose e bambini con apposito rimorchio per velocipedi ma pur essendo inserita la modifica all'art.131 con la dicitura aggiunta "(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi)" non si è ulteriormente specificato che i rimorchi sono adibiti al trasporto di cose e bambini, inserendo limiti dimensionali che escludono la quasi totalità dei rimorchi per bambini e cose attualmente in commercio in Europa, regolarmente garantiti da marchi TUV e GS.
La contemporanea mancata modifica degli articoli 50 e 56 del C.d.S. non rende di fatto possibile l'utilizzo di detti rimorchi.
E' per ciò necessario ed urgente porre rimedio aggiungendo gli articoli sotto esposti alle prposte di modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

proposta di modifica al regolamento:
(è necessaria per modificare i limiti di sagoma)

Articolo xy

Al comma 7 dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono consentiti i rimorchi per velocipede per trasporto cose e bambini purché il velocipede, compreso il rimorchio, non superi i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice."

proposta di modifica al codice:

Articolo 66

Al comma 2 dell'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e succesive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "velocipedi" sono aggiunte le seguenti: ",compresi eventuali rimorchi per il trasporto cose e bambini,".

Articolo 67

Al comma 1 dell'art 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "essere trainati" sono aggiunte le seguenti: "dai velocipedi di cui all'art. 50,".
All'art. 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni e integrazioni,
è inoltre aggiunta in fine periodo: "g) rimorchi per trasporto di cose e bambini, limitatamente ai velocipedi di cui all'art. 50."

in alternativa al secondo periodo di cui sopra si può optare per la seguente modifica:
(può essere utile per definire il concetto di sagoma complessiva e procedere alla modifica anche del regolamento di att. e di esecuzione)

Articolo 68

Al comma 4 dell'art.56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole. "i) ed l)," sono aggiunte le seguenti: nonché i rimorchi ad uso esclusivo dei velocipedi".
E più oltre, dopo le parole "dagli articoli" è aggiunto: "50,".