Infortunio
in itinere, cos'è?
In
Italia, per legge,
sono tutelati tutti i lavoratori che
svolgono attività giudicate rischiose; l'INAIL
(Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro) è l'ente
pubblico che se ne occupa, principalmente
sotto il profilo assicurativo (ma anche
dal punto di vista assistenziale e
preventivo).
Infortunio sul lavoro, letteralmente, è
quello che si verifica durante
un'attività lavorativa. Così
originariamente un lavoratore che subiva
un incidente stradale veniva tutelato solo
se avvenuto durante l'attività lavorativa
(ad es. un camionista, un conducente di
autobus, ecc.).
Tuttavia, già prima del 2000, varie
sentenze giurisprudenziali hanno allargato
la casistica dell'infortunio sul lavoro,
considerando tale anche l'incidente
stradale nel tragitto casa-lavoro, in
quanto lo spostamento veniva considerato
connesso alla prestazione lavorativa.
Con il dlgs 38/2000 l'infortunio in
itinere è stato definitivamente
riconosciuto per legge. Di seguito la
spiegazione presente nel sito dell'INAIL.
Con l'articolo 12 del decreto
legislativo 38/2000 viene introdotta,
frutto di una vasta casistica
giurisprudenziale, la copertura
assicurativa per gli infortuni subiti dai
lavoratori assicurati:
- durante il normale percorso di andata
e ritorno dall'abitazione al posto di
lavoro (sono esclusi dalla tutela gli
infortuni occorsi entro l'abitazione,
comprensiva delle pertinenze e delle parti
condominiali);
- durante il normale percorso
che il lavoratore deve fare per recarsi da
un luogo di lavoro ad un altro, nel caso
di rapporti di lavoro plurimi;
- durante l'abituale percorso per la
consumazione dei pasti qualora non esista
una mensa aziendale.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del
normale percorso non rientrano nella
copertura assicurativa ad eccezione dei
seguenti casi:
- interruzioni/deviazioni effettuate in
attuazione di una direttiva del datore di
lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate"
ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto
meccanico) o per esigenze essenziali ed
improrogabili (es.:soddisfacimento di
esigenze fisiologiche) o nell'adempimento
di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare
soccorso a vittime di incidente stradale);
- le brevi soste che non alterano le
condizioni di rischio.
L'assicurazione opera anche nel caso di
utilizzo di un mezzo di trasporto privato,
a condizione che sia necessitato
l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici
che colleghino l'abitazione del lavoratore
al luogo di lavoro; incongruenza degli
orari dei servizi pubblici con quelli
lavorativi; distanza minima del percorso
tale da poter essere percorsa a piedi).
Rimangono esclusi dall'indennizzo gli
infortuni direttamente causati dall'abuso
di sostanze alcoliche e di psicofarmaci,
dall'uso non terapeutico di stupefacenti e
allucinogeni nonché dalla mancanza della
patente di guida da parte del conducente.
Per
approfondimenti vedi anche i vari
documenti contenuti nella pagina
dell'INAIL:
Mi
sono infortunato in bicicletta nel
tragitto casa-lavoro: quando mi viene
riconosciuto dall'INAIL?
La
bicicletta è considerata un mezzo privato
al pari di tutti gli altri (auto,
motorino) e quindi viene tutelato solo se
si dimostra all'INAIL che l'utilizzo è
"necessitato", come
precedentemente spiegato, da inesistenza
di mezzi pubblici o incongruenza degli
orari.
Molti lavoratori ciclisti, che usano la
bicicletta in sostituzione del mezzo
pubblico, si son visti pertanto negare il
riconoscimento dell'infortunio dall'INAIL
in quanto avrebbero potuto usare il mezzo
pubblico. Il caso respinto diventa quindi
automaticamente semplice
"malattia", senza il
riconoscimento di eventuali postumi
invalidanti e tutte le maggiori tutele
degli infortuni sul lavoro.
Probabilmente
a seguito di alcune lettere di richiesta
chiarimenti da parte della FIAB, una
novità è scaturita dalla lettera dell'
INAIL di istruzioni operative del novembre
2011 (NOTA 1). In sintesi anche se
l'infortunato in bici avrebbe potuto usare
un mezzo pubblico, viene indennizzato
comunque se l'incidente è avvenuto su
pista ciclabile o zona interdetta al
traffico.
Va chiarito che l'INAIL, con questa
interpretazione, di fatto non restringe ma
estende la tutela (NOTA 2), giustificando
tale estensione con il fatto che che
transitando in zona "protetta"
il ciclista non si assume un maggior
rischio.
Ovviamente, al di là del lodevole sforzo
dei legali dell'INAIL, che di più con
l'attuale legge non potevano fare, questa
interpretazione ci sta comunque un po'
stretta. Un po' perchè non siamo in
Olanda, le ciclabili e le zone interdette
al traffico nel nostro Paese sono molto
rare, sia perchè restano in ombra molte
questioni interpretative (ad es. se il
ciclista, come spesso accade, subisce
l'incidente in una intersezione? E' sempre
parte della ciclabile?).
(NOTA
1)
Infortunio
in itinere: chiarimenti Inail sull’utilizzo della bicicletta e
del bike-sharing (Sole 24 ore)
(NOTA
2) Qualche giornale, in relazione a questa
lettera, ha affermato questo, accusando
l'INAIL di non voler più tutelare i
ciclisti (e facendo pertanto una cattiva
informazione).
Ma
perchè l'INAIL non si decide a tutelare sempre
il ciclista nel tragitto casa-lavoro?
L'INAIL
è un ente pubblico e deve limitarsi ad
applicare le leggi. Può ovviamente darne
un'interpretazione, più o meno estensiva.
Cosa che in qualche modo ha fatto con la
lettera di novembre 2011 (abbastanza bene
per l'estensione, male per il bike sharing
non considerato un mezzo pubblico). Di
più non sarebbe lecito chiedere.
Il problema è l'attuale normativa ed
è quindi il legislatore che, come da
proposta FIAB, dovrebbe modificarla,
equiparando l'uso della bicicletta a
quello del mezzo pubblico o all'andare a
piedi, riconoscendo che l'uso della
bicicletta, in quanto mobilità
sostenibile ed ecologica, va incentivato e
tutelato.
La proposta di seguito illustrata, è
rivolta legislatore. Il Parlamento deve
dare al più presto una risposta ai
ciclisti italiani e ai molti Comuni che
hanno aderito alla progetto di legge della
FIAB. |