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Proposta di legge per il riconoscimento dell’infortunio in itinere

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 Tuteliamo chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro


Proposta di legge per il riconoscimento dell’infortunio in itinere



Itinere? 
Ma di cosa stiamo parlando?

Infortunio in itinere, cos'è?

In Italia, per legge, sono tutelati tutti i lavoratori che svolgono attività giudicate rischiose; l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è l'ente pubblico che se ne occupa, principalmente sotto il profilo assicurativo (ma anche dal punto di vista assistenziale e preventivo).
Infortunio sul lavoro, letteralmente, è quello che si verifica durante un'attività lavorativa. Così originariamente un lavoratore che subiva un incidente stradale veniva tutelato solo se avvenuto durante l'attività lavorativa (ad es. un camionista, un conducente di autobus, ecc.).
Tuttavia, già prima del 2000, varie sentenze giurisprudenziali hanno allargato la casistica dell'infortunio sul lavoro, considerando tale anche l'incidente stradale nel tragitto casa-lavoro, in quanto lo spostamento veniva considerato connesso alla prestazione lavorativa.
Con il dlgs 38/2000 l'infortunio in itinere è stato definitivamente riconosciuto per legge. Di seguito la spiegazione presente nel sito dell'INAIL.

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:
- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).
Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Per approfondimenti vedi anche i vari documenti contenuti nella pagina dell'INAIL:

Mi sono infortunato in bicicletta nel tragitto casa-lavoro: quando mi viene riconosciuto dall'INAIL?

La bicicletta è considerata un mezzo privato al pari di tutti gli altri (auto, motorino) e quindi viene tutelato solo se si dimostra all'INAIL che l'utilizzo è "necessitato", come precedentemente spiegato, da inesistenza di mezzi pubblici o incongruenza degli orari.
Molti lavoratori ciclisti, che usano la bicicletta in sostituzione del mezzo pubblico, si son visti pertanto negare il riconoscimento dell'infortunio dall'INAIL in quanto avrebbero potuto usare il mezzo pubblico. Il caso respinto diventa quindi automaticamente semplice "malattia", senza il riconoscimento di eventuali postumi invalidanti e tutte le maggiori tutele degli infortuni sul lavoro.

Probabilmente a seguito di alcune lettere di richiesta chiarimenti da parte della FIAB, una novità è scaturita dalla lettera dell' INAIL di istruzioni operative del novembre 2011 (NOTA 1). In sintesi anche se l'infortunato in bici avrebbe potuto usare un mezzo pubblico, viene indennizzato comunque se l'incidente è avvenuto su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
Va chiarito che l'INAIL, con questa interpretazione, di fatto non restringe ma estende la tutela (NOTA 2), giustificando tale estensione con il fatto che che transitando in zona "protetta" il ciclista non si assume un maggior rischio.
Ovviamente, al di là del lodevole sforzo dei legali dell'INAIL, che di più con l'attuale legge non potevano fare, questa interpretazione ci sta comunque un po' stretta. Un po' perchè non siamo in Olanda, le ciclabili e le zone interdette al traffico nel nostro Paese sono molto rare, sia perchè restano in ombra molte questioni interpretative (ad es. se il ciclista, come spesso accade, subisce l'incidente in una intersezione? E' sempre parte della ciclabile?).

(NOTA 1) Infortunio in itinere: chiarimenti Inail sull’utilizzo della bicicletta e del bike-sharing (Sole 24 ore)

(NOTA 2) Qualche giornale, in relazione a questa lettera, ha affermato questo, accusando l'INAIL di non voler più tutelare i ciclisti (e facendo pertanto una cattiva informazione).

Ma perchè l'INAIL non si decide a tutelare sempre il ciclista nel tragitto casa-lavoro?

L'INAIL è un ente pubblico e deve limitarsi ad applicare le leggi. Può ovviamente darne un'interpretazione, più o meno estensiva. Cosa che in qualche modo ha fatto con la lettera di novembre 2011 (abbastanza bene per l'estensione, male per il bike sharing non considerato un mezzo pubblico). Di più non sarebbe lecito chiedere.
Il problema è l'attuale normativa ed è quindi il legislatore che, come da proposta FIAB, dovrebbe modificarla, equiparando l'uso della bicicletta a quello del mezzo pubblico o all'andare a piedi, riconoscendo che l'uso della bicicletta, in quanto mobilità sostenibile ed ecologica, va incentivato e tutelato.
La proposta di seguito illustrata, è rivolta legislatore. Il Parlamento deve dare al più presto una risposta ai ciclisti italiani e ai molti Comuni che hanno aderito alla progetto di legge della FIAB.

 segue:   La proposta di legge della FIAB

 

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