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MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SECONDO LE LINEE GUIDA EX LEGE 85/01

Proposte della FIAB

Milano, ottobre 2001

Principi ispiratori, presupposti tecnici e culturali

Pur essendo la bicicletta un veicolo con diritti e doveri al pari degli altri veicoli, non vi è dubbio che il ciclista (assieme ad altri) debba essere considerato un utente debole. Il ciclista però non è pericoloso per se stesso, significando con questo che in genere il ciclista si fa male solo quando è investito.

Il ciclista è un utente nobile, sia perché realizza in assoluto la migliore performance in termini di impatto ambientale/km percorsi, sia perché egli stesso è un elemento di moderazione del traffico. Anche se in questa veste molti lo vedono in realtà come un intralcio al traffico.

Il ciclista é pertando creditore di sicurezza e per ottenerla l’unica risposta non può essere la separazione tra questo utente debole e l’ utente motorizzato.
Anzi questo approccio potrebbe avere delle controindicazioni:

1) l’utenza debole viene automaticamente promossa a intralcio del traffico

2) si consolida la perniciosa tendenza culturale a considerare la strada dominio dell’utenza motorizzata

3) non è tecnicamente ed economicamente proponibile una viablità per l’utenza debole totalmente indipendente dalla viabilità normale

4) tecnicamente il comportamento dinamico del ciclista è totalmente diverso da quello del pedone per il quale ad esempio concetti come traiettoria, modalità e tempi di arresto sono privi di significato

5) gli standard tecnici per la costruzione delle piste ciclabili sono lontani dalla perfezione e alcuni punti e momenti critici come l’entrata e l’uscita dalla pista ciclabile e gli attraversamenti a raso si rivelano punti di grande conflittualità con i veicoli a motore.

Come prima conseguenza di quanto segnalato al precedente punto 5 sembrerebbe necessario andare ad un superamento dell’obbligo di utilizzo (Art. 182 comma 9 CDS) delle piste ciclabili soprattutto quando non vi siano garanzie di sicurezza all’imbocco delle stesse. Ad esempio quando la pista ciclabile è collocata sul lato opposto a quello in cui ci si trova a pedalare, il ciclista deve sempre e comunque essere obbligato a prenderla? Anche se poi si deve riattraversare la strada di nuovo alla fine della pista ciclabile?

L’approccio della separazione può peraltro risultare proponibile nelle seguenti situazioni o per i seguenti motivi:

1) la pista ciclabile può convincere il potenziale ciclista che troppo teme la promiscuità del traffico ad optare finalmente per il pedale; ovvero, la pista ciclabile come levatrice di nuovi ciclisti;

2) la pista ciclabile è tecnicamente consigliabile quando sia complanare a strade di alto rango;

3) a volte risorse territoriali esistenti si offrono per essere trasformate in piste ciclabili senza spese elevate;

4) la pista ciclabile può realizzare un restringimento della carreggiata per le auto e quindi costituire essa stessa un provvedimento di moderazione del traffico.

L’approccio integrato alla sicurezza è pertanto preferibile. Così come nei luoghi di lavoro la sicurezza si ottiene dall’insieme della protezione personale (es. il casco) associata a provvedimenti di prevenzione primaria (protezione della macchina), sulla strada la difesa personale del ciclista (il casco, la pista ciclabile) deve essere associata ai provvedimenti di prevenzione primaria (la drastica riduzione della velocità degli autoveicoli).

Senza perdere di vista comunque l’obiettivo principale, vale a dire la creazione di condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada. In altre parole, così come i lavoratori che operano in ambienti salubri e sicuri non hanno bisogno di mascherine e caschetto, allo stesso modo il ciclista che si muove su strade a 30 non ha bisogno della pista ciclabile o del casco. Lo stesso lavoratore potrebbe avere bisogno della mascherina per brevi operazioni o per gestire emergenze, come il ciclista ha bisogno dalla pista ciclabile sui viali di circonvallazione. In ogni caso, a scanso di equivoci, la FIAB ritiene comunque utile l’uso del casco e ne viene normalmente consigliato l’uso ai soci.

Al ciclista deve essere garantita la continuità territoriale in ambito urbano e periurbano per cui i quattro punti cardinali della città devono essere raggiungibili in bici in sicurezza. Questo non significa che ci debba essere una rete ciclopedonale a maglia stretta ma piuttosto che:

a) non vi siano barriere insormontabili (tangenziali, ferrovie, corsi d’acqua o comunque edificazioni) sulla via più breve tra parti significative della città. E queste vie brevi siano preservate e non cancellate a seguito di nuovi interventi infrastrutturali

b) vi deve essere una rete di strade di basso rango integrate con piste ciclabili che possa dare continuità a percorsi lenti.

c) vi devono essere “vie di fuga” dalla città con profonda e sicura penetrazione verso la campagna.

 

Occorre una inversione dei criteri di progettazione delle strade urbane:

  • Stringere le carreggiate invece di allargarle.

  • Marciapiedi e piste ciclabili piane e non a montagne russe.

  • Ai semafori od incroci le bici dovrebbero passare per prime rispetto alle auto.

  • Riduzione della velocità.

  • Progettazione e realizzazione delle rotatorie avendo ben in mente che tra i veicoli vi sono anche le bici.

 

Occorre realizzare la progressiva estensione del territorio per i ciclisti; il territorio per il ciclista non può essere limitato alle piste ciclabili, ma deve essere compreso in una sorta di umanizzazione della strada. L’estensione anche alle strade non urbane del concetto delle “zone 30” ad esempio potrebbe essere una soluzione per aumentare la sicurezza per il ciclista attraverso un significativa riduzione del gradiente di velocità degli autoveicoli.

In altre parole, una significativa estensione della strada per le bici - indispensabile per contribuire a migliorare traffico e ambiente - la si ottiene anche adottando la sistematica applicazione dei provvedimenti che rientrano nel concetto di moderazione del traffico.

Arricchimenti del CdS

Con riferimento all’utilizzo per le biciclette dei marciapiedi occorre inserire nel CdS quanto previsto dal regolamento della legge 366/98.
Va inserita la definizione di itinerario ciclabile (v. regolamento della 366/98) per superare il concetto limitato di pista ciclabile e introdutrre qualla di percorso, non necessariamente solo in sede riservata, ma anche in promiscuo con pedoni e veicoli a motore.
Occorre consentire ai ciclisti - in determinate condizioni di geometria e di traffico delle strade e con l’adozione di limitazioni nella velocità (strade residenziali e strade a 30 all’ora) - l'uso contromano dei sensi unici.
Deve essere chiaramente espresso il diritto dei ciclisti di muoversi in modo efficiente lungo tutte le direttrici, senza procurare soluzioni di continuità su nessun itinerario.
Occorre un sistema informativo sull’ infortunistica stradale in modo da avere dati disaggregati con incidenza e prevalenza dei fenomeni soprattutto per tipologia di utenza;
Infine necessità di affrontare con approccio sitematico il problema della segnaletica per itinerari ciclabili soprattutto per quelli a valenza cicloturistica di media e lunga percorrenza. Tale approccio deve tenre conto delle divrse esigenze visuali del ciclista o comunque dell’utente lento in termini di colori dimensioni e natura del messaggio.

Cosiderazioni strategiche generali sulla sicurezza stradale utili comunque per i ciclisti

Contenimento per legge e a livello costruttivo della velocità dei veicoli e altri segnali forti (fiscali, tecnici ecc.) di limitazioni alla Hybris dell’utenza motorizzata.

Limitazioni, non solo attraverso il codice volontario di autoregolamentazione, della pubblicità basata sulle prestazioni di potenza e velocità dei veicoli a motore.

Utilizzo di personale ausiliario per la vigilanza. L'idea (di per sè non è originale in quanto mutua quello che già avviene, proficuamente, in tema di caccia con la Guardia venatoria volontaria) sarebbe quella di inserire tra le figure che possono espletare servizi di polizia stradale (più precisamente attività di prevenzione e accertamento di violazioni) anche quella dell'ausiliario del traffico volontario. A questa persona, dopo il superamento di un esame di qualificazione (del resto già previsto, ad esempio, per il personale dell'A.N.A.S., delle Regioni e delle Province), potrebbe essere attribuita la qualifica di guardia giurata.

Schema dei possibili interventi puntuali sugli articoli del CDS (D.Lgs 285/92)

Legge 85/01 Problema Modifica/integrazione al D.Lgs 285/92
Art. 2 comma 1/c Potere di ordinanza Potrebbe essere utilizzato anche per interventi ad esempio su segnaletica ciclabile in assenza di normativa nazionale  
Art. 2 comma 1/f

Classificazione delle strade

Introdurre il concetto di strada lenta ovvero a priorità ciclopedonale ovvero a priorità per utenza debole

Introdurre il concetto di itinerario ciclabile, da cui discende l’esigenza di avere classificazioni intermedie delle strade tra la strada normale e la pista ciclabile a norma in sede propria

Art 2 strade tipo C ed F

Art 13

art 6

Art. 2 comma 1/f, 2

Sicurezza infrastrutture

Gli itinerari ciclabili possono avere esigenze di sicurezza diverse (es gli alberi per il ciclista non sono un problema) Regolam.
Art. 2 comma 1/f, 4

Classificazione delle strade vicinali

Potrebbero essere di base classificate come strade lente. Si potrebbe stabilire un principio generale di fruizione pubblica per utenze deboli Attribuire a queste il carattere di strade lente (vedi sotto)
Art. 2 comma 1/f, 5

Specifiche disposizioni per aziende agricole

Stabilire un principio di percorribilità delle strade poderali e interpoderali per UD Attribuire a queste il carattere di strade lente (vedi sotto)
Art. 2 comma 1/h, 1

Assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti della strada con particolare riferimento agli utenti deboli

  1. Definire l’utenza debole UD
  2. Nella classificazione delle strade potrebbero essere individuate strade a priorità UD ovvero strade a priorità CP ovvero strade "lente" vedi sopra
  3. Stabilire un principio di continuità territoriale per l’UD per la quale deve essere garantita la raggiungibilità in sicurezza dei quattro punti cardinali della città e il collegamento ancora in sicurezza del centro con la campagna
Art. 3 aggiungere defin.Utente debole: 1) utente della strada veicolare su velocipedi, bicielettriche, e mezzi a ruote piccole

2) Utente della strada non veicolare: pedone o cavaliere

Aggiungere defin: Strada lenta strada con priorità agli utenti deboli

Art. 2 comma 1/h, 3 Coordinamento intermodalità Considerare anche la bici Art 3 aggiungere defin. Parcheggio scambiatore e per questi obbligo di fornire noleggio bici se con + di 1000 posti auto
Art. 2 comma 1/h, 4 Assicurare maggiore sicurezza stradale Spazio anche per la bici sottolineare ancora le UD stabilendo un principio generale di tutela di riduzione del gradiente di velocità incontrando un UD Regolam
Art. 2 comma 1/h, 5

Riduzione consumi congestione e inquinamento

Spazio anche per la bici Vedi parcheggio scambiatore
Art. 2 comma 1/h, 7

Operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico.

L’applicazione di questo comma non deve essere generalizzata, ma dipendere dalla classe di strada su cui insiste. Ovvero inapplicabile per fasce alte (Autostrade e superstrade e/o tangenziali) per incompatibilità ambientale (rumore e inquinamento) e per fasce basse dove è da preferire la moderazione del traffico e la priorità CP. Potrebbe risultare invece applicabile per strade intermedie con un carico di traffico compatibile con una PCP a lato Art 2 individuare le classi di strada
Art. 2 comma 1/n

Obbligo da parte dei propr, concess o gestori di fornire dati su incidenti stradali

E’ importante una accurata raccolta disaggregazione dei dati anche e soprattutto classificando le vittime secondo il tipo di utenza.

Omogeneizzazione dei criteri di valutazione (CC, PS, PMun.)

Artt 225 e 226
Art. 2 comma 1/z

Classificazione bici elettriche e simili e altri veicoli

  1. Le bici elettriche sono troppo veloci potrebbero stare su PC ma non PCP promiscua.
  2. Legittimare l’uso di rimorchi alla bici per trasporto bambini e cose.
Art.59
Art. 2 comma 1/dd

Utenti ruote piccole

  1. Assimilare al 100% le ruote piccole ai velocipedi ovvero individuare la categoria dei veicoli solo muscolari.
  2. Necessità di garantire un apparato frenante per pattini tavole e simili.
Art 59
Art. 2 comma 1/bbb

Abilitazione per gare ciclistiche

Procedura utilizzabile per abilitare accompagnatori cicloturistici Regolam

 

Art.4 Legge 85/01 comma 1, Regolamento: SEGNALETICA

Problema/Soluzione Articoli del regolamento (DPR 495/92) interessati Modelli
I segnali di direzione sono concepiti solo per utenti motorizzati: dimensioni, colori, natura del messaggio, solo località e strade principali, ecc. Sviluppare una segnaletica solo ciclabile di piccole dimensioni e con colori propri, tali da non distrarre il conducente e non disturbare il normale traffico a motore. Tale segnaletica deve tenere conto anche della possibile denominazione e numerazione degli itinerari ciclabili classificati Art. 77 comma 3: togliere "purché integrata o integrabile con quella diretta ai" aggiungere o sostituire con "purché non ingeneri confusione o distrazione ai".

Art. 78 comma 2: aggiungere "m) rosso: per i segnali degli itinerari ciclabili".

Art. 80 comma 4: aggiungere "sono comunque consentiti segnali di dimensioni minori per la segnaletica di itinerari ciclabili".

Fig.1
Gli itinerari ciclabili possono giacere su strade a traffico promiscuo con relativo problema di tutela del ciclista.

Classificare gli itinerari ciclabili (o semplicemente le strade con elevato utilizzo da parte dei ciclisti) introducendo provvedimenti di moderazione del traffico.

Es. La "Rad freundliche route" in uso in Austria.

Art. 83: comma 10: aggiungere un simbolo all’elenco:

Simbolo: bicicletta (o bicicletta con scritta).

Significato: strada frequentata da biciclette.

Art 135: figura II 323/b Strada a velocità limitata a 30 km/h

Fig 2
Gli itinerari ciclabili e/o le piste ciclabili devono essere segnalate anche dal punto di vista dell’avviamento dell’utente ad esse.

Prevedere un sistema di segnali compatibili con la segnaletica per viabilità normale.

Art. 80 comma 4: aggiungere "sono comunque consentiti segnali di dimensioni minori per la segnaletica di itinerari ciclabili".

Art. 136: aggiungere una Figura II 363 bis denominata:

"ITINERARIO CICLABILE Indica la vicinanza di un itinerario ciclabile classificato".

Fig 3

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