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FIAB FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS
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Bari, 15 dicembre 1998

Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Ai Ministri della Repubblica
Ai Presidenti di Camera e Senato
Al Presidente della Commissione Bilancio al Senato
Ai Componenti la Commissione Bilancio al Senato
Ai Deputati e ai Senatori

e, p.c. Al Presidente ANCI
Al Presidente Associazione Italiana Città Ciclabili
Al Coordinatore Assessori comunali all’Ambiente
All’Associazione Giornalisti Italiani Cicloambientalisti
Agli Organi di informazione

Loro sedi

 

NO AI TAGLI ALLA LEGGE SU TRASPORTO
E TURISMO IN BICICLETTA

SI ALL’UTILIZZO DI UNA PARTE DEI PROVENTI DELLE MULTE PER LA MOBILITA’ CICLISTICA

Dagli organi di informazione apprendiamo che la neonata legge sul finanziamento alla mobilità ciclistica, n. 366 del 19 ottobre 1998 pubblicata su G.U. n. 248 del 23/10/98 (neanche due mesi fa!) rischia di non decollare più in quanto, relativamente alla finanziaria ’99, la Commissione Bilancio del Senato ha abrogato il comma 3 dell’art. 10 della legge n. 366/98 che prevedeva l’obbligo da parte degli Enti locali di destinare agli interventi a favore dello sviluppo e della sicurezza del traffico ciclistico una quota non inferiore al 20% dei proventi delle contravvenzioni al codice della strada.

Il timore dei Comuni italiani di vedersi obbligati a sottrarre una parte consistente di tali preziose entrate altrimenti utilizzabili, risulta infondato in quanto già l’art. 208 del D. Lgsl. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme sulla circolazione stradale siano devoluti all’Ente alle cui dipendenze operano i funzionari che hanno provveduto ad accertare le contravvenzioni e destinati al miglioramento della circolazione stradale, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale, alla redazione dei Piani Urbani del Traffico, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza, nella misura determinata annualmente con delibera di Giunta municipale.

Quindi l’articolo 10 comma 3 della legge n. 366/98, non fa altro che fissare la quota da dedicare al trasporto in bicicletta, in ossequio a quanto il codice della strada già prevede da anni. Inoltre, la legge sulla mobilità ciclistica, tanto attesa non solo per le implicazioni ambientali, trasportistiche e turistiche ma soprattutto economico-occupazionali dirette e indirette (basti visitare Austria, Svizzera, Olanda e Danimarca per avere un’idea di come il turismo in bici, che muove flusso rilevanti di presenze anche straniere in periodi estivi più brevi di quelli italiani, sia un fattore importante per sviluppo e la volorizzazione del territorio) non si limita a finanziare soltanto la realizzazione di piste ciclabili ma, come recita l’art., lett.a – l, anche di: infrastrutture utili alla sicurezza negli incroci con il traffico motorizzato, cicloparcheggi attrezzati liberi e custoditi, noleggio bici, segnaletica specializzata per il traffico ciclistico, intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico, cartografia specializzata, servizi di informazione ai turisti in bicicletta, attività culturali e promozionali, educazione nelle scuole, trasporto delle bici sui treni, recupero delle aree di sedime delle ferrovie dismesse, progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili e cicloturistici e qualsiasi altro intervento finalizzato allo sviluppo e alla sicurezza del traffico ciclistico. Sono quindi finanziabili anche interventi per la moderazione del traffico cittadino che, tutelando e incentivando la "mobilità non motorizzata" (corrispondente alle categorie meno forti di utenti della strada quali pedoni, disabili, anziani, bambini e ciclisti), danno una mano a realizzare tutte quelle misure antismog per una mobilità sostenibile nelle aree urbane in ossequio agli accordi di Kyoto, al fine di combattere effetto serra e benzene.

Inoltre si fa presente che la già modesta dotazione finanziaria della legge in questione (soltanto 100 miliardi complessivi a fronte della richiesta iniziale - il testo base della proposta di legge sulla mobilità ciclistica fu elaborato dalla FIAB - di una quota annuale pari al 3% degli stanziamenti previsti per le opere stradali, che avrebbero garantito alla circolazione in bicicletta circa 250 miliardi annui) non riuscirà a coprire le richieste di Comuni, Province, Comunità montane, Enti Parco che devono essere trasmesse alle Regioni e da queste al Ministero dei Trasporti che entro il 31 marzo prossimo dovrà approvare il piano di riparto, generando confusione ed incertezze.

Pertanto la Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus chiede:

  1. la soppressione del comma 17 dell’art. 28 del provvedimento collegato alla finanziaria;
  2. in subordine, che si riproponga il soppresso comma 3 dell’art. 10 della legge n. 366/98, con la modifica che i proventi da destinare alla mobilità ciclistica e alla sua sicurezza, in misura non inferiore al 20% siano calcolati non sulla totalità degli stessi ma sulla quota annualmente destinata dalla Giunta dell’Ente al miglioramento della circolazione e sicurezza stradale, come già fissato dal citato art. 208 del codice della strada.

E’ infine il caso di ricordare che se mancano finanziamenti propri sarà molto difficile fare ricorso al cofinanziamento comunitario come previsto dall’art. 6, punto g) della legge n. 366/98, sempre su proposta della FIAB.

Distinti saluti

Il Responsabile delle relazioni esterne
Lello Sforza
(tel/fax 080/5236674)

 

 

 

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